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ceccanti
Stefano
POLITICA
1 aprile 2009
Dichiarazione sulla sentenza della Corte sulla legge 40
FECONDAZIONE. Ceccanti, I quattro significati della sentenza della Corte


"Va chiarita in primo luogo la portata della sentenza. La Corte costituzionale si è pronunciata direttamente solo su due commi, il 2 e il 3, dell'art. 14 della legge 40 del 2004; sulle altre parti che erano state impugnate non si è pronunciata, non le ha dichiarate costituzionali, ma semplicemente irrilevanti nei casi in questione. Quindi sono state esaminate solo due norme e sono cadute entrambe per incostituzionalità". Lo dichiara il senatore del pd Stefano Ceccanti che così continua: In secondo luogo vanno precisati i contenuti. Nel comma 2 la Corte ha eliminato il vincolo numerico alla creazione di un massimo di tre embrioni e quello temporale a impiantarli tutti contemporaneamente, lasciando il limite a non crearne in numero superiore a quello strettamente necessario e rinviando quindi implicitamente alla scelta del medico il numero di embrioni e il numero degli impianti, tenendo conto delle condizioni di salute della donna. Nel comma 3 - aggiunge Ceccanti - la Corte proceduto a integrare direttamente la norma con una sentenza cosiddetta additiva, cioè aggiungendo parole alla legge, senza bisogno di un ulteriore intervento del Parlamento, evitando così il vuoto legislativo. Una tecnica che si adotta quando la soluzione che discenderebbe dalla sentenza sarebbe obbligata. L'aggiunta del vincolo di procedere senza pregiudizio della salute della donna significa concretamente ampliare i casi in cui è consentita la crioconservazione degli embrioni, anche in vista di impianti successivi. Una scelta strettamente conseguente a quella operata nel comma 2. In terzo luogo, anche se conosciamo solo il dispositivo, possiamo ipotizzare le motivazioni: la Corte dovrebbe aver riconosciuto la fondatezza dei richiami dei giudici alla violazione di almeno 3 articoli della Costituzione: 2 (dignità della persona (lesa perché la normativa rigida portava con sé trattamenti invasivi e a basso tasso di efficacia), 3 (uguaglianza perché trattava irragionevolmente allo stesso modo donne diverse, con parti trigemini per le giovani e trattamenti inefficaci per le più anziane), 32 (diritto alla salute rispetto ai rischi per la donna in relazione a trattamenti pericolosi) della Costituzione. In quarto luogo - spiega ancora il senatore del Pd - c'è qui un insegnamento di metodo: contro leggi incostituzionali non si promuovono referendum, si attende che la giustizia costituzionale faccia il suo corso, evitando un passaggio inutile. Infatti il referendum nulla toglie e nulla aggiunge: essendo basato sulla stessa logica di maggioranza del voto parlamentare, anche il corpo elettorale può produrre risultati incostituzionali. Il giudizio di ammissibilità dei referendum si riferisce infatti solo all'art. 75, alle categorie di leggi escluse. Sia la vittoria dei No, sia la vittoria dei Sì con la conseguente normativa di risulta, sia la mancanza del quorum, non incidono in alcun modo su un giudizio di costituzionalità che non si basa sulla forza dei numeri, ma sulla corrispondenza agli articoli della Costituzione. Per questo - conclude Ceccanti - non c'è nulla di più sbagliato che criticare la Corte per non aver rispettato i risultati di un referendum".

(la dichiarazione è stata ripresa dalle agenzie di stampa)


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permalink | inviato da stef1 il 1/4/2009 alle 20:52 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
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